Religious Freedom
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Religious Freedom
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Religious Freedom
Here is the letter (EIFRF is one of the signatories. All signatories are listed below):
March 31, 2014 The Honorable Anne Brasseur President Parliamentary Assembly of the Council of Europe Avenue de l’Europe F-67075 Strasbourg Cedex France Dear Madame President, We write as an informal group of organizations and individuals who are scholars…
Source : http://www.dimarzio.info/it/articoli/liberta-religiosa/376-preoccupazione-per-il-rapporto-rudy-salles.html
Madame Anne Brasseur
President of the Parliamentary
Assembly of the Council of Europe
Palais de l’Europe
67075 Strasbourg Cedex
19 marzo 2014
Gentile Signora Anne Brasseur,
Mi chiamo Raffaella di Marzio e sono una ricercatrice italiana di Psicologia della Religione. Dal 1994 studio le minoranze religiose da un punto di vista psicologico ed educativo. Questi gruppi vengono definiti anche Nuovi Movimenti Religiosi e, spesso, “sette” o “culti”, termine dispregiativo usato solitamente per stigmatizzare le minoranze religiose.
Vorrei attirare la Sua attenzione sul rapporto stilato dal Sig. Rudy Salles, parlamentare francese e membro della delegazione francese di PACE. Il suo rapporto è stato adottato lunedì 3 marzo 2014 dalla Commissione Affari Legali e Diritti Umani della PACE. Tale rapporto verrà messo ai voti a Strasburgo nella seconda sessione della PACE a partire dal 7 aprile prossimo. Il rapporto viene presentato come un auspicio per la protezione dei minori contro i trattamenti dannosi all’interno delle “sette”, ma, in base alla mia esperienza e ai miei studi in questo campo, esso rappresenta una minaccia reale per i bambini e i genitori appartenenti a minoranze religiose in ogni paese del Consiglio d’Europa.
Ecco il rapporto:
http://website-pace.net/documents/10643/110596/ajdoc0720022014press.pdf/42ae8104-ad82-4097-b3a2-5ceb19a14769
In particolare, vorrei attirare la Sua attenzione su un’idea più volte ripetuta nel rapporto del Sig. Rudy Salles: l’idea che le “sette” perpetrino abusi psicologici sui minori, il cosiddetto reato di “manipolazione mentale”. Ecco tre estratti del rapporto:
L’Assemblea è particolarmente preoccupata riguardo all’influenza che movimenti di tipo settario possono avere sui minori, vista la loro vulnerabilità. Condanna fermamente gli “abusi delle sette”, vale a dire quegli atti che hanno lo scopo o effetto di creare, mantenere o sfruttare uno stato di sottomissione psicologica o fisica in un individuo, creando danni a quell’individuo o alla società. Tali abusi possono causare violazioni dei diritti umani, in particolar modo per quanto riguarda la salute, l’integrità fisica e psicologica, l’educazione e lo sviluppo sociale ed emozionale dei minori, che sono spesso allontanati dal loro ambiente familiare e/o isolati da qualsiasi contatto esterno. (Pag. 1)
[…]
Quello che ci interessa in relazione alla preparazione di questo rapporto sono “gli abusi delle sette” che, secondo la Missione Interministeriale francese per la Vigilanza e la lotta alle Derive Settarie (MIVILUDES), sono caratterizzate da un “uso di pressione o tecniche che hanno lo scopo o l’effetto di creare, mantenere o sfruttare uno stato di sottomissione psicologica o fisica in un individuo, causando danno a quell’individuo o alla società”. (Pag. 4)
[…]
Sarebbe estremamente utile e potrebbe avere un effetto sia di sanzione che di dissuasione seguire l’esempio di alcuni stati, tipo il Belgio, la Francia e il Lussemburgo, rendendo l’abuso della debolezza psicologica e/o fisica un reato penale, introducendo un articolo nel Codice Penale. (Pag. 13)
Sfortunatamente, il Sig. Salles ha ragione: grazie all’influenza negativa dei media e della propaganda antisette, alcuni governi europei hanno istituito commissioni parlamentari d’inchiesta, squadre antisette e addirittura approvato leggi contro i “culti” o, in altre parole, contro il presunto “reato di manipolazione mentale” che le “sette pericolose” perpetrerebbero ai danni dei loro seguaci, in modo particolare dei minori.
Da circa 16 anni svolgo ricerca approfondita in questo campo e ho riassunto i risultati dei miei studi nel libro “Nuove religioni e sette. La psicologia di fronte alle nuove forme di culto” pubblicato nel 2010. Ho compreso che la teoria della “manipolazione mentale”, o "lavaggio del cervello", o “persuasione coercitiva” applicata alle “sette” non ha fondamento scientifico.
Vorrei citare la più importante Associazione professionale degli psicologi, che ha pubblicato dichiarazioni ufficiali su questa questione.
La posizione ufficiale dell’APA (American Psychological Association)
1987 – Il 10 febbraio 1987 l’APA si unì ad altri soggetti per sottoporre una memoria nel caso Molko, pendente innanzi la Corte Suprema della California, che riguardava questioni di "lavaggio del cervello" e persuasione coercitiva in relazione alla Chiesa dell’Unificazione. La memoria affermava che, applicata ai nuovi movimenti religiosi, la teoria della persuasione coercitiva “non è accettata dalla comunità scientifica” e che la metodologia pertinente “è stata ripudiata dalla comunità scientifica”. Sarebbe decisamente difficile affermare tale posizione con maggior chiarezza; la memoria implicava inoltre che, quando venivano applicate ai nuovi movimenti religiosi – molto spesso definiti “sette” o “culti” – le teorie del controllo mentale, anche denominate "lavaggio del cervello", “controllo mentale” o “persuasione coercitiva”, sono generalmente considerate come “non accettate dalla comunità scientifica”.
1987 - l’11 maggio 1987 segnò un altro momento importante della controversia: l’APA si rifiutò di approvare il DIMPAC (Rapporto della Task Force su Tecniche Ingannevoli e Indirette di Persuasione e Controllo), rapporto proposto dalla psicologa Margaret Singer e da cinque altri studiosi. L’APA rigettò il rapporto in un Memorandum dell’11 maggio 1987 in quanto esso “manca del rigore scientifico e del giusto approccio critico necessario per l’imprimatur APA”. Vale a dire che nel 1987 l’APA affermò che le teorie del "lavaggio del cervello" o “persuasione coercitiva”, quando applicate ai nuovi movimenti religiosi, non sono scientifiche.
http://www.dimarzio.info/en/articles/psychology/94-memorandum-apa-1987.html
http://www.cesnur.org/testi/APA.htm
1991 – La Divisione 36 APA (Divisione di Psicologia della Religione) pubblicò questa risoluzione:
“La Commissione Esecutiva della Divisione degli psicologi interessati alle questioni religiose sostiene la conclusione che, al momento attuale, non c’è consenso sull’esistenza di sufficiente ricerca psicologica per paragonare scientificamente la persuasione indebita non-fisica (altrimenti nota come “persuasione coercitiva”, “controllo mentale” o "lavaggio del cervello") a tecniche di influenza normalmente praticate da uno o più gruppi religiosi. Inoltre, la Commissione Esecutiva invita chi fa ricerca in questo ambito a sottoporre proposte per presentare il suo lavoro ai programmi della Divisione”. (PIRI Executive Committee Adopts Position on Non-Physical Persuasion Winter, 1991)
2007 – Il 16 agosto 2007 il Consiglio dei Rappresentanti APA adottò la Risoluzione sul Pregiudizio Religioso, a Sfondo Religioso, di Derivazione Religiosa.
Nell’Introduzione del documento, il Consiglio dei Rappresentanti APA parla del “pregiudizio basato o derivato dal pregiudizio religioso e antireligioso”. Si afferma che questo tipo di pregiudizio “è stato, e continua ad essere, causa di significativa sofferenza nella condizione umana”. La direttiva dell’American Psychological Association su pregiudizio, stereotipi e discriminazioni fornisce definizioni operative su pregiudizi, stereotipi e discriminazione interpersonale e istituzionale. Tale risoluzione afferma specificamente che:
“I pregiudizi sono reazioni affettive negative o valutazioni di gruppi e loro membri; gli stereotipi sono credenze generalizzate sui gruppi e i loro membri; la discriminazione interpersonale è il trattamento differenziale riservato ad alcuni gruppi e ai loro membri in relazione ad altri gruppi e ai loro membri; e la discriminazione istituzionale implica regole e contesti che creano, attuano, reificano e mantengono la disuguaglianza.” (Consiglio dei Rappresentanti dell’American Psychological Association, 2006).
Inoltre, in un successivo paragrafo la risoluzione fa riferimento alle cosiddette “sette” o “culti” in questo modo:
“Esempi correnti di discriminazione religiosa occulta comprendono la sorveglianza dei governi sull’attività divulgativa delle religioni, l’etichettatura peggiorativa da parte di organismi governativi che definiscono “sette” certi gruppi religiosi, con la conseguente perdita di libertà religiose e la mancanza di protezione legale per i cittadini appartenenti a fedi non maggioritarie che rimangono vittime di reati animati da odio religioso” (Center for Religious Freedom, 2001, 2003; Dipartimento di Stato US, 2004).
https://www.apa.org/about/policy/religious-discrimination.pdf
Nel suo rapporto, il Sig. Rudy Salles chiede l’introduzione di un articolo del Codice Penale che renda perseguibile l’abuso della debolezza psicologica e/o fisica. Il fatto è che questo tipo di “crimine” non ha basi scientifiche e rappresenta un pericolo per la libertà di coscienza e di religione.
In Italia abbiamo avuto una legge di questo tipo. Succedeva nel 1930, sotto il regime di Mussolini: la legge sul “plagio” (art. 603) considerava reato il porre la persona in “stato di completa sottomissione”. Il significato della parola italiana “plagio” (“plagium” in latino) è equivalente all’inglese “brainwashing”. Oggigiorno, la propaganda antisette e mediatica utilizza alcuni sinonimi come “manipolazione mentale”, “controllo mentale” e così via... ma il significato non cambia: si afferma che una persona può essere sottoposta a “plagio” dai “culti pericolosi” o “sette”.
L’idea di Mussolini, quando ha voluto questo reato nel Codice Penale, era che i comunisti erano tali solo perché sottoposti a influenza indebita, e questa legge gli permetteva di mandare in carcere quei comunisti accusati di esercitare tale indebita pressione sugli altri al fine di trasformarli in comunisti. Era una maniera sbrigativa per mettere in prigione i suoi più fieri oppositori. Poi, dopo la Seconda Guerra Mondiale, la legge restò in vigore e fu usata per colpire gli omosessuali. L’omosessualità era considerata un modo per manipolare le persone e porle in stato di sudditanza psicologica. L’ultimo episodio scandaloso dell’applicazione di questa legge si verificò negli anni ’70, quando un prete cattolico fu accusato di allontanare i suoi giovani discepoli dalle loro famiglie.
A seguito di quello scandalo, il caso finì davanti alla Corte Costituzionale che, nel 1981, abolì la legge sul plagio. L’abolizione è da ascrivere a numerose ragioni, tra cui:
- Il primo ambito di critica fu di natura empirica: se presumiamo che tale condizione di sudditanza possa essere ottenuta solamente con strumenti psicologici, il fenomeno del plagio non esiste né può essere dimostrato. La maggioranza degli psichiatri si disse d’accordo su questo punto. Il problema era che l’articolo di legge era troppo vago e indeterminato, perciò contrario al principio costituzionale di legalità.
- Il secondo ambito di critica fu politico: i critici argomentarono che quella legge nascondeva il tentativo di discriminazione ideologica. Seguendo questa linea di ragionamento, i giudici correvano il rischio di esprimere giudizi sullo stile di vita e su qualsiasi idea contraria all’opinione pubblica prevalente, o addirittura all’opinione maggioritaria della corte, con il pretesto di giudicare metodi di indottrinamento.
Ho personalmente raccolto una vasta bibliografia su questo argomento specifico, un totale di 500 tra libri, articoli e studi, dal 1970 al 2012. Si vedano per esempio:
Galanter, 1993, 1996; Anthony and Robbins, 1992, 1994, 1995b; 2004; Barker, 1984; 1988, 1989, 1995, 1998; Bromley, 1988, 1998abc, 2002; Bromley et al., 1992; Richardson, 1978ab, 1985ab, 1993; Introvigne, 1992, 1996, 1998, 1999ab, 2002; Fizzotti, 1994; Fizzotti et al., 2000; Aletti, 1994; Aletti et al., 1999; Anthony, 1990, 1999, 2001; Barber, 1961; Conn, 1982; Fromm and Shor, 1979; Orne, 1961-1962; Spanos, 1996; Paloutzian, Richardson and Rambo, 1999; Wuthnow, 1976, 1978; Zimbardo and Hartley, 1985; Bird and Reimer, 1982; Lewis and Bromley, 1987; Wright, 1988; Wright and Ebaugh, 1993; Stark and Iannaccone, 1997; Bromley, 1998; Saliba, 2004; Wulff, 2001; Luckoff et al., 1996; Buxant et al. 2007, Buxant and Saroglou, 2008; Namini and Murken, 2009; Healy, 2011; Rambo, 1993; Rambo and Farris, 2012; Rambo and Bauman, 2012.
Dopo un attento esame di tale letteratura e in base alla mia quasi ventennale esperienza sul campo, posso affermare quanto segue: mentre le teorie antisette su "lavaggio del cervello" o controllo mentale sono state ampiamente rigettare dalla comunità accademica (con rare eccezioni), forme di persuasione o influenza basate su rappresentazioni false o comunque non etiche continuano a esistere nella vita quotidiana e anche all’interno di alcuni Nuovi Movimenti Religiosi. È un dato di fatto che questo tipo di abuso può provocare seri problemi alle persone. Tuttavia, le rappresentazioni fuorvianti sono piuttosto diverse dal "lavaggio del cervello", o “controllo mentale”, o “manipolazione mentale”.
Il Sig. Rudy Salles afferma che queste leggi repressive per combattere il reato di plagio “Sarebbero estremamente utili e potrebbero avere un effetto sia di sanzione che di dissuasione”.
Essendo esperta di questioni psicologiche e educative, oltre che nel campo della Libertà di Religione o Credo in relazione alle minoranze religiose, posso affermare, con il sostegno della comunità scientifica, che questa idea non trova fondamento né nei dati scientifici, né nella ricerca empirica. È solo l’espressione di un’ ideologia intollerante che ha già provocato gravi danni a bambini e genitori appartenenti alle minoranze religiose di molti paesi, Italia compresa. Posso confermare che in Italia, negli ultimi 30 anni, membri di minoranze religiose, in particolare bambini, hanno sofferto discriminazione e isolamento in diversi modi.
Conclusioni
In conclusione, è mia convinzione che approvare leggi repressive per combattere il crimine di “manipolazione mentale”, come il Sig. Rudy Salles suggerisce nel suo rapporto, non solo è inutile, ma anche molto pericoloso per la libertà di coscienza, la libertà di religione e la democrazia in generale.
Ritengo che il Consiglio d’Europa dovrebbe scegliere un’altra modalità per trattare gli “abusi psicologici” sui minori o su chiunque altro: prevenzione, educazione e informazioni attendibili sui Nuovi Movimenti Religiosi sono l’unico modo per affrontare questa questione. In particolare, la prevenzione inizia in famiglia. Inoltre, i governi devono essere molto cauti: nel trattare la cosiddetta “minaccia della manipolazione mentale” dovrebbero usare azioni positive ed evitare ogni tipo di repressione.
Se c’è chi manipola il prossimo, o se c’è stato abuso della debolezza psicologica e/o fisica, i governi dovrebbero migliorare l’educazione, le leggi e le strategie sociali al fine di promuovere la libertà di coscienza e la difesa dei diritti umani. Ritengo che questa sia la cosa migliore da fare poiché rafforzare la libertà di pensiero, di coscienza e di credo ci permetterebbe di affrontare il problema da una prospettiva culturale e sociale, piuttosto che da una prospettiva individualistica. Questa è la sola soluzione al problema, se vogliamo evitare la violazione dei diritti umani.
Mi auguro che i membri dell’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa si mantengano in linea con il loro mandato e rigettino questa risoluzione, o almeno la rettifichino profondamente così da rispettare gli standard fondamentali dei diritti umani.
Se avesse qualche domanda, non esiti a contattarmi.
Distinti Saluti,
Raffaella Di Marzio
http://www.dimarzio.info/en/
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Curriculum
Raffaella Di Marzio, ricercatrice in psicologia della religione, nel 2001 ha istituito un Centro di Informazione su Culti, Nuovi Movimenti Religiosi e Movimenti Antisette: il Centro Online www.dimarzio.info. È membro del Consiglio Direttivo della SIPR (Società Italiana di Psicologia della Religione) e Corrispondente per l’Italia di Human Rights Without Frontiers. Ha pubblicato oltre 100 articoli su sette, controllo mentale, Nuovi Movimenti Religiosi e gruppi antisette; ha contribuito alla stesura dell’Enciclopedia delle Religioni in Italia (2013) del CESNUR e di Religions of the World: A Comprehensive Encyclopedia of Beliefs and Practices, 6 vol., ABC-Clio, Santa Barbara [California] 2010), a cura di J. Gordon Melton e Martin Baumann.
Raffaella Di Marzio è laureata in Psicologia (Università “La Sapienza” di Roma, 1981), Scienze dell’Educazione (Pontificia Università Salesiana, 1981), Storia delle Religioni (Università “La Sapienza” di Roma, 2003) e Scienze Religiose (Istituto di Studi Religiosi Ecclesia Mater, collegato alla facoltà di teologia dell’Università Pontificia Lateranense, 1986).
Dal 1981 insegna religione cattolica alle scuole superiori di Roma ed è Co-Corrispondente per l’Italia di ICSA Today’s News.
Viene richiesta in qualità di esperta di sette in programmi radiofonici e televisivi e tiene conferenze sull’argomento.
Pietro Nocita is a professor of penal procedure and a penal attorney of Roma.
He taught penal procedure at the University La Sapienza in Roma University which granted him a Diploma for Merit.
He has been the attorney defending the only person in Italy convicted for the crime of Plagio, Mr. Braibanti.
He is the scientific director of the historical legal magazine “The Penal Justice” established in 1893.
He is the President of the Section “La Terza Roma” of the Italian Association of Giuseppe Mazzini (Associazione Mazziniana Italiana).
By Professor Pietro Nocita
In the ideological and political view of the European States, there is principle which cannot be negotiated: the guarantee for each individual to consider his State of belonging as a home that is common to both believers of all faiths and to non-believers alike.
Discrimination of any citizen, based on his/her faith or his non-faith, is not allowed.
Every State must prevent anyone from persecuting or discriminating against any person based on their religious faith.
There is a necessary corollary that goes along with this non-negotiable right, and this is the fact that the State must protect, not only freedom of conscience but also the freedom of worship and expression; the State must allow everyone to:
a) choose a religious option:
b) not to choose a spiritual or religious option;
c) change his/her religious belief
d) renounce his/her religious belief.
Only by operating with this general framework in mind, can States’ domestic legislations or European Directives work without bringing about violations of human rights, which demand the existence of categories of rights that are non-negotiable.
The term “religious cult” has assumed a negative meaning and the members of that group are regarded with suspect.
In the Christian religion, the first followers were qualified as a “cult” and persecuted severely for a very long time.
In our day to day world, a so-called cult has always represented a minority that differs from mainstream thought in relation to a certain view, and in our case, of a religious one.
One have to consider that the concept of State itself is based on an underlying social contract, and that – due to its nature – is subject to continuous evolutions and changes.
Moving from the principle of an ever changing social contract, there is no doubt that the individual States and the European Union tend to put the single faiths in an acceptable compromise of coexistence.
The defense of the truths of the faith professed by a single religion is an integral and inescapable part of a democratic and equal coexistence.
The outward expression of one’s faith is an intangible right which derives from the freedom of thought.
The duty of a State is not to determine on which side the truth stands: that professed by group A or that professed by group B.
The duty of reconciling different positions – by choosing agreed upon regulations that do not violate the principles guaranteed by the Declaration of Human Rights – stands with the political power.
Often, due to a manufactured alarmism that lacks any scientific consistency, concerns arise such as that of “brainwashing”, or certain religious groups end up being labeled as psycho-cults.
Such formulations are lacking any scientific support and they manifest themselves through attempts of suppression against certain individuals, suppressions assuming violent tendencies or a legal semblance.
Sin is not a synonym of crime and laws cannot assume the nature of absolute truth, having the purpose of laying down rules of coexistence.
No one can impose a faith, everyone must respect the religious beliefs of others.
The Council of Europe, as even recalled by Rudy Salles, had to issue recommendations in 1992 and 1999.
From such recommendations one can deduct that the Council of Europe considered that a specific legislation on the sectarian phenomenon was not necessary, since it was contrary with Article 9 of the European Convention on Human Rights and fundamental freedoms.
When in 1999 the Council again took up this topic, they reiterated what was already stated in their recommendation n. 1/78 of 1002.
The arguments and proposal of Mr. Rudy Salles, through reference to the protection of minors, contrasts with the position that the Council of Europe has taken on this issue, and tends to damage the non-negotiable rights of the individual.
Specifically:
a) There’s no need for a collection of information on cases of abuses connected to cults.
The nature of the abuses, which supposedly consists of a negative influence exerted on minors, is undetermined and generic.
Abuses having the characteristics of a crime are already punished by laws already existing in the individual States.
b) The gathering of information on movements of a religious nature contrasts with the elementary principles of freedom granted to each individual, a freedom guaranteed both at national and European level.
c) We can agree on the scholastic education related to the history of religions.
d) Equal positive consideration can be expressed for the need to respect compulsory school.
e) The creation of a State of Police concerning the phenomenon of the so-called cults is not in compliance with European principles; the means to ascertain abuses already exist and abuses are punished by the laws of the individual States.
f) The reference to psychological-physical weakness of the individual opens the door to abuses, making allusion to conduct that is very difficult to ascertain; such an approach gives cause to judicial abuses and is excluded by all States due to its inherent vagueness.
The admission as civil party of an association strikes against the principle of coexistence of different ideas.
The request for damages on the part of associations, civil parties, is inadmissible, because from any legal case acted upon – related to crimes committed by the so called cults – the associations do not suffer an immediate and direct damage.
g) The financial cost of establishing such entities is totally useless, because in each State there is already an organization entrusted with the research and condemnation of any abuse.
h) Each religion has an impact on the individual practicing it.
The creation of groups of study on movements considered sectarian ones, is useless and in contrast with the principle of the democratic and secular State.