Nella ideologia degli Stati europei e nella visione politica degli stessi è punto di principio non negoziabile la garanzia del diritto di ogni individuo di considerare lo Stato di appartenenza quale casa comune dei credenti di tutte le fedi e dei non credenti.
Non è consentita discriminazione alcuna del cittadino per la sua fede o la sua non fede.
Ogni Stato deve impedire a chiunque di perseguitare o discriminare taluno per ragioni di fede religiosa.
A tale diritto non negoziabile fa da corollario necessario il fatto che lo Stato debba proteggere, accanto alla libertà di coscienza, anche la libertà di culto e di espressione; lo Stato debba permettere a tutti di:
a) scegliere un’opzione religiosa;
b) non scegliere un’opzione spirituale o religiosa;
c) cambiare il credo religioso;
d) rinunciare al credo religioso.
Soltanto in tale quadro generale possono la legislazione singola degli Stati o le direttive europee operare senza incorrere nella violazione dei diritti dell’uomo che impongono la sussistenza di categorie di diritti non negoziabili.
Il termine “setta religiosa” ha assunto un significato negativo e gli appartenenti al gruppo sono guardati con sospetto.
Già nella religione cristiana i primi aderenti furono qualificati setta e lungamente e atrocemente perseguitati.
Nella realtà, la cosiddetta setta ha sempre rappresentato una minoranza che si distingue dal pensiero della maggioranza su una determinata concezione, nel caso che ci riguarda religiosa.
Nella concezione dello Stato non può non considerarsi che lo stesso, che si basa su un contratto sociale sottostante, per sua natura sia soggetto a continue evoluzioni e mutamenti.
Muovendo dal principio del contratto sociale in divenire, è indubitabile che i singoli Stati e la Comunità Europea, tendano a comporre le singole fedi in un accettabile compromesso di coesistenza.
La difesa della verità di fede professata da una singola religione è parte integrante e ineludibile di democratica e paritetica convivenza.
La espressione verso l’esterno della propria fede è intangibile diritto che deriva dalla libertà di pensiero.
Compito di uno Stato non è quello di accertare da quale parte stia la verità: quella professata dal gruppo A o quella professata dal gruppo B?
Appartiene al potere politico il dovere di contemperare le varie posizioni con lo scegliere dei regolamenti condivisi e non lesivi dei principi garantiti dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Spesso per allarmismi, pur scientificamente inconsistenti, si profilano timori quali il “lavaggio del cervello” o si qualificano taluni gruppi religiosi come psico-setta.
Tali impostazioni sono prive di qualsiasi sostegno scientifico e si esternano attraverso tentativi di soppressione nei confronti di taluni individui, soppressioni che assumono atteggiamenti violenti o di parvenza legale.
Peccato non è sinonimo di reato e le leggi non possono assumere la natura di verità assoluta, consistendo la loro natura nell’emissione di regole di convivenza.
Nessuno può imporre una fede, tutti devono rispettare i convincimenti religiosi degli altri.
Il Consiglio d’Europa, per come anche richiamato da Rudy Salles, ebbe ad emettere delle raccomandazioni nell’anno 1992 e nell’anno 1999.
Da tali raccomandazioni si evince che il Consiglio d’Europa ha ritenuto non necessaria una legislazione specifica sui fenomeni settari in quanto in contrasto con l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Allorquando nel 1999 ebbe ad interessarsi nuovamente dell’argomento ribadì il contenuto della raccomandazione n.1/78 del 1992.
Gli argomenti e le proposte del Sig. Rudy Salles, attraverso la menzione di tutela dei minori, contrastano con la impostazione tenuta sull’argomento dal Consiglio d’Europa e tendono a ledere diritti non negoziabili dell’individuo.
Specificamente:
a) non è necessario raccogliere informazioni su casi di abusi da parte delle sette.
La natura degli abusi, che dovrebbe consistere in influenza negativa sui minori, è indeterminata e generica.
Gli abusi che hanno natura di reato sono già puniti da leggi esistenti nei singoli Stati.
b) Le informazioni sui movimenti di carattere religioso contrastano con gli elementari principi della libertà di ciascun individuo, libertà garantita a livello nazionale e a livello comunitario.
c) Si può concordare sull’educazione scolastica riguardante la storia delle religioni.
d) Eguale considerazione positiva può esprimersi sul rispetto della scuola dell’obbligo.
e) Non è aderente ai principi comunitari la creazione di uno Stato di polizia che riguardi il fenomeno delle cosiddette sette; la verifica degli abusi è già esistente e sanzionata dalle leggi dei singoli Stati.
f) L’accenno alla debolezza psicologico-fisica dell’individuo che consente abusi riguarda condotta difficilmente accertabile; condotta che dà adito ad abusi di giudizio e che da tutti gli Stati viene esclusa per la sua indeterminatezza intrinseca.
L’ammissione come parte civile di associazione urta contro il principio di coesistenza di idee diverse.
La richiesta di danni da parte di associazioni, parti civili, è inammissibile perché dagli eventuali processi per reati commessi dalle cosiddette sette non deriva alle associazioni danno immediato e diretto.
g) Del tutto inutili sono le spese finanziarie per la costituzione di enti in quanto in ciascuno Stato vi è già un organo preposto a ricercare e condannare qualsiasi abuso.
h) Ogni religione ha un impatto sull’individuo che la pratica.
La creazione di gruppi di studio su gruppi considerati settari è inutile ed in contrasto con i principi dello Stato democratico e laico.
Non è consentita discriminazione alcuna del cittadino per la sua fede o la sua non fede.
Ogni Stato deve impedire a chiunque di perseguitare o discriminare taluno per ragioni di fede religiosa.
A tale diritto non negoziabile fa da corollario necessario il fatto che lo Stato debba proteggere, accanto alla libertà di coscienza, anche la libertà di culto e di espressione; lo Stato debba permettere a tutti di:
a) scegliere un’opzione religiosa;
b) non scegliere un’opzione spirituale o religiosa;
c) cambiare il credo religioso;
d) rinunciare al credo religioso.
Soltanto in tale quadro generale possono la legislazione singola degli Stati o le direttive europee operare senza incorrere nella violazione dei diritti dell’uomo che impongono la sussistenza di categorie di diritti non negoziabili.
Il termine “setta religiosa” ha assunto un significato negativo e gli appartenenti al gruppo sono guardati con sospetto.
Già nella religione cristiana i primi aderenti furono qualificati setta e lungamente e atrocemente perseguitati.
Nella realtà, la cosiddetta setta ha sempre rappresentato una minoranza che si distingue dal pensiero della maggioranza su una determinata concezione, nel caso che ci riguarda religiosa.
Nella concezione dello Stato non può non considerarsi che lo stesso, che si basa su un contratto sociale sottostante, per sua natura sia soggetto a continue evoluzioni e mutamenti.
Muovendo dal principio del contratto sociale in divenire, è indubitabile che i singoli Stati e la Comunità Europea, tendano a comporre le singole fedi in un accettabile compromesso di coesistenza.
La difesa della verità di fede professata da una singola religione è parte integrante e ineludibile di democratica e paritetica convivenza.
La espressione verso l’esterno della propria fede è intangibile diritto che deriva dalla libertà di pensiero.
Compito di uno Stato non è quello di accertare da quale parte stia la verità: quella professata dal gruppo A o quella professata dal gruppo B?
Appartiene al potere politico il dovere di contemperare le varie posizioni con lo scegliere dei regolamenti condivisi e non lesivi dei principi garantiti dalla dichiarazione dei diritti dell’uomo.
Spesso per allarmismi, pur scientificamente inconsistenti, si profilano timori quali il “lavaggio del cervello” o si qualificano taluni gruppi religiosi come psico-setta.
Tali impostazioni sono prive di qualsiasi sostegno scientifico e si esternano attraverso tentativi di soppressione nei confronti di taluni individui, soppressioni che assumono atteggiamenti violenti o di parvenza legale.
Peccato non è sinonimo di reato e le leggi non possono assumere la natura di verità assoluta, consistendo la loro natura nell’emissione di regole di convivenza.
Nessuno può imporre una fede, tutti devono rispettare i convincimenti religiosi degli altri.
Il Consiglio d’Europa, per come anche richiamato da Rudy Salles, ebbe ad emettere delle raccomandazioni nell’anno 1992 e nell’anno 1999.
Da tali raccomandazioni si evince che il Consiglio d’Europa ha ritenuto non necessaria una legislazione specifica sui fenomeni settari in quanto in contrasto con l’art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Allorquando nel 1999 ebbe ad interessarsi nuovamente dell’argomento ribadì il contenuto della raccomandazione n.1/78 del 1992.
Gli argomenti e le proposte del Sig. Rudy Salles, attraverso la menzione di tutela dei minori, contrastano con la impostazione tenuta sull’argomento dal Consiglio d’Europa e tendono a ledere diritti non negoziabili dell’individuo.
Specificamente:
a) non è necessario raccogliere informazioni su casi di abusi da parte delle sette.
La natura degli abusi, che dovrebbe consistere in influenza negativa sui minori, è indeterminata e generica.
Gli abusi che hanno natura di reato sono già puniti da leggi esistenti nei singoli Stati.
b) Le informazioni sui movimenti di carattere religioso contrastano con gli elementari principi della libertà di ciascun individuo, libertà garantita a livello nazionale e a livello comunitario.
c) Si può concordare sull’educazione scolastica riguardante la storia delle religioni.
d) Eguale considerazione positiva può esprimersi sul rispetto della scuola dell’obbligo.
e) Non è aderente ai principi comunitari la creazione di uno Stato di polizia che riguardi il fenomeno delle cosiddette sette; la verifica degli abusi è già esistente e sanzionata dalle leggi dei singoli Stati.
f) L’accenno alla debolezza psicologico-fisica dell’individuo che consente abusi riguarda condotta difficilmente accertabile; condotta che dà adito ad abusi di giudizio e che da tutti gli Stati viene esclusa per la sua indeterminatezza intrinseca.
L’ammissione come parte civile di associazione urta contro il principio di coesistenza di idee diverse.
La richiesta di danni da parte di associazioni, parti civili, è inammissibile perché dagli eventuali processi per reati commessi dalle cosiddette sette non deriva alle associazioni danno immediato e diretto.
g) Del tutto inutili sono le spese finanziarie per la costituzione di enti in quanto in ciascuno Stato vi è già un organo preposto a ricercare e condannare qualsiasi abuso.
h) Ogni religione ha un impatto sull’individuo che la pratica.
La creazione di gruppi di studio su gruppi considerati settari è inutile ed in contrasto con i principi dello Stato democratico e laico.